Non ricevere la comunicazione dell’avvenuta registrazione del punteggio nei termini previsti non potra' causare un vizio di leggittimita'
Puo' accadere che la comunicazione del Ministero dei Trasporti, inerente l'avvenuta decurtazione dei punti sulla patente di guida nell’archivio nazionale conducenti, non avvenga nei termini previsti.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pronunciato il 29 settembre 2011, n. 5410 che questo non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione, costituendo, tale omissione "una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato" in quanto il conducente è edotto della natura della violazione al Codice attraverso la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione della violazione, verbale che deve contenere "l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione", ed in ogni caso la tabella allegata al medesimo art. 126-bis indica chiaramente le conseguenze, in termini di decurtazione di punti, di talune violazioni al Codice della Strada.
Osservando inoltre che "Né può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di "recuperare" i punti decurtati, attraverso la frequenza di corsi previsti dall'art. 126-bis, comma 4, così impedendogli la "salvaguardia" del titolo abilitativo, ovvero, come si afferma nella sentenza appellata, così frustrando le stesse finalità perseguite dal Codice della Strada, secondo il quale "la progressiva decurtazione di punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere nuove infrazioni in futuro", in tal modo "alimentando il circuito educativo al rispetto e alla conoscenza del Codice della strada".
Patente a punti - omessa comunicazione della registrazione del punteggio
Motoraduno:
2/3/2012